6 Dezember 2019
Ord. Viabilità n° 40/2019 del 05 dicembre 2019
IL SINDACO
OGGETTO: ATTRAVERSAMENTO TERRITORIO COMUNALE CON GREGGI O MANDRIE DI BESTIAME. DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DEL PASCOLO
Visto che si rende necessario ed urgente disciplinare il pascolo di greggi o mandrie di bestiame di qualsiasi specie nel territorio Comunale, onde evitare molestie ai passanti e possibili pericoli all’incolumità pubblica, intralcio alla circolazione dei veicoli sulle strade, danneggiamenti alle colture sui fondi demaniali, comunali o privati;
Visto l’art. 184 del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere vie comunali o vicinali;
Visti l’art. 636 e 637 del Codice Penale;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso:
ORDINA E DISPONE
CHE VENGA RISPETTATO IL SEGUENTE DISPOSITIVO
ART. 1 DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DEL PASCOLO
1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, sono tenuti ad osservare i Regolamenti di Polizia Veterinaria nonché le disposizioni emanate in materia dall’Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte.
Devono, inoltre, osservare le Leggi forestali e i relativi Regolamenti.
ART. 2 ATTRAVERSAMENTO DI ABITATO CON GREGGI O MANDRIE DI BESTIAME DI QUALSIVOGLIA SPECIE
1. Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possono derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della careggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all’inizio e alla fine, dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l’immediata individuazione del pericolo.
Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.
ART. 3 PASCOLO LUNGO LE STRADE E IN FONDI PRIVATI
1. Il pascolo di bestiame, di qualunque specie, su fondi demaniali, comunali o privati, è proibito senza il preventivo permesso scritto del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente.
Tale permesso scritto deve essere esibito a richiesta dagli ufficiali e agenti addetti.
ART.4 PASCOLO IN ORE NOTTURNE
1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture.
ART.5 SANZIONI
1. SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO ferme restando le disposizioni di cui all’artt. 843, 2° e 3° comma e n. 925 del C.C., il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o privato senza autorizzazione scritta, è deferito alla autorità ed è tenuto al risarcimento dei danni.
PER CIASCUNA VIOLAZIONE alle disposizioni previste dalla PRESENTE ORDINANZA la sanzione è fissata in euro 50,00 da versare a titolo di oblazione, in misura ridotta in via ordinaria, entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione del verbale di accertamento.
Per le violazioni alle specifiche leggi in materia si applicano le sanzioni previste dalle stesse leggi.
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico nelle forme di legge.
Incarica gli Operatori Comunali a far osservare quanto disposto dalla presente ordinanza e trasmettere la stessa per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla stazione dei carabinieri;
contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data dello stesso.
Il SINDACO
Dr. Cesare Chiesa
IL SINDACO
OGGETTO: ATTRAVERSAMENTO TERRITORIO COMUNALE CON GREGGI O MANDRIE DI BESTIAME. DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DEL PASCOLO
Visto che si rende necessario ed urgente disciplinare il pascolo di greggi o mandrie di bestiame di qualsiasi specie nel territorio Comunale, onde evitare molestie ai passanti e possibili pericoli all’incolumità pubblica, intralcio alla circolazione dei veicoli sulle strade, danneggiamenti alle colture sui fondi demaniali, comunali o privati;
Visto l’art. 184 del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere vie comunali o vicinali;
Visti l’art. 636 e 637 del Codice Penale;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso:
ORDINA E DISPONE
CHE VENGA RISPETTATO IL SEGUENTE DISPOSITIVO
ART. 1 DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DEL PASCOLO
1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, sono tenuti ad osservare i Regolamenti di Polizia Veterinaria nonché le disposizioni emanate in materia dall’Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte.
Devono, inoltre, osservare le Leggi forestali e i relativi Regolamenti.
ART. 2 ATTRAVERSAMENTO DI ABITATO CON GREGGI O MANDRIE DI BESTIAME DI QUALSIVOGLIA SPECIE
1. Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possono derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della careggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all’inizio e alla fine, dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l’immediata individuazione del pericolo.
Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.
ART. 3 PASCOLO LUNGO LE STRADE E IN FONDI PRIVATI
1. Il pascolo di bestiame, di qualunque specie, su fondi demaniali, comunali o privati, è proibito senza il preventivo permesso scritto del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente.
Tale permesso scritto deve essere esibito a richiesta dagli ufficiali e agenti addetti.
ART.4 PASCOLO IN ORE NOTTURNE
1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture.
ART.5 SANZIONI
1. SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO ferme restando le disposizioni di cui all’artt. 843, 2° e 3° comma e n. 925 del C.C., il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o privato senza autorizzazione scritta, è deferito alla autorità ed è tenuto al risarcimento dei danni.
PER CIASCUNA VIOLAZIONE alle disposizioni previste dalla PRESENTE ORDINANZA la sanzione è fissata in euro 50,00 da versare a titolo di oblazione, in misura ridotta in via ordinaria, entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione del verbale di accertamento.
Per le violazioni alle specifiche leggi in materia si applicano le sanzioni previste dalle stesse leggi.
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico nelle forme di legge.
Incarica gli Operatori Comunali a far osservare quanto disposto dalla presente ordinanza e trasmettere la stessa per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla stazione dei carabinieri;
contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data dello stesso.
Il SINDACO
Dr. Cesare Chiesa
A cura di
Name | Beschreibung |
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Beschreibung | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina |
Verantwortlicher | Segretario Comunale Dr. Sante Palmieri |
Anschrift | Via Roma, 19 |
Telefon |
0142 489009 |
Fax |
0142 488959 |
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PEC |
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